Riteniamo utile fornire alcune informazioni a riguardo della lista ingredienti e allergeni alimentari relativi agli alimenti non preimballati (ovvero quelli venduti sfusi o somministrati in esercizi quali ristoranti, pizzerie, gelaterie pasticcerie e simili).
Tutti gli operatori del settore alimentare devono rendere disponibili e facilmente accessibili le informazioni relative agli ingredienti ed agli allergeni presenti nelle preparazioni alimentari vendute e somministrate.
Tale obbligo va assolto con alcune specificità per i diversi settori coinvolti.
Negli esercizi di vendita di prodotti alimentari in genere, comprese le preparazioni alimentari pronte per cuocere, l’elenco degli ingredienti può essere riportato sui recipienti dei singoli prodotti, su apposito registro tenuto nel comparto di vendita, o su altro sistema equivalente da tenersi bene in vista, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti alimentari.
Per gelaterie, pasticcerie, panetterie e gastronomie esiste già dal 1994, e può essere ancora utilizzato, il cartello unico degli ingredienti che assolveva all’obbligo di informazione sugli ingredienti e resta valido solo se viene integrato con le informazioni oggi obbligatorie ed in esso mancanti, come segue:
– evidenziare gli allergeni presenti in ciascuna categoria di prodotto;
– inserire le informazioni relative a una possibile contaminazione crociata tra i vari alimenti (contenenti e non contenenti allergeni).
In caso di impiego di ingredienti composti, fra parentesi deve essere riportata la lista di ingredienti che li compongono.
Riguardo agli esercizi di ristorazione e somministrazione il Ministero della Salute ha chiarito che le informazioni “possono essere riportate sui menù, su appositi registri o cartelli o ancora su altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista, così da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente”. Chiarisce che può essere sufficiente apporre una dicitura o cartello ben visibile che rimanda al personale in servizio la disponibilità di informazioni specifiche sugli allergeni, purché esista documentazione scritta a supporto, facilmente disponibile. Questa documentazione “è rimessa alla discrezionalità dell’operatore”. Egli dovrà “essere libero di indicare la presenza degli allergeni in rapporto alle singole preparazioni secondo le modalità che riterrà più opportune”. Sia “evidenziando nella lista degli ingredienti delle singole preparazioni la presenza degli allergeni”, sia “predisponendo una tabella che riporti le 14 categorie di allergeni previste” e che “individui le preparazioni che le contengono”, o ancora “secondo altre e diverse modalità che garantiscano comunque l’informazione corretta al consumatore”.
Coloro i quali riforniscono altri esercizi di vendita e/o somministrazione devono chiaramente fornire le stesse informazioni ai propri clienti, sia attraverso le etichette che, in caso di alimenti non confezionati, mediante specifici elenchi degli ingredienti, da fornire per ciascun prodotto fornito.