Sulla G.U. n.156 del 6 luglio 2017 è stato pubblicato il D.Lgs.16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”. Il decreto è in vigore dal 21 luglio 2017 e prevede numerose modifiche alla disciplina della valutazione di impatto ambientale prevista dal D.Lgs.152/2006.
In particolare vi è una nuova definizione di “impatti ambientali”, che comprende gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio.
Significativa è la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, dove tutti i termini sono stati indicati come “perentori”.
Altresì è stata prevista la facoltà per il proponente, per le modifiche o le estensioni dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del D.Lgs. 152/2006, di richiedere all’Autorità competente una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare.
Proprio in ordine a quest’ultimo punto il Ministero dell’Ambiente con decreto direttoriale 3 agosto 2017, n. 239, ha previsto una apposita check-list che potrà essere trasmessa dal proponente alla Autorità competente. Quest’ultima, nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione, dovrà comunicare al proponente il procedimento da applicare (VIA, verifica di assoggettabilità, nessun procedimento).