E’ stato pubblicato sulla G.U. n.183 del 07/08/2017 il D.P.R. 13 giugno 2017 n.120, in vigore dal 22 agosto 2017. Tale Decreto sostituisce e riunisce in un’unica normativa l’annosa questione della gestione delle terre e rocce da scavo.

Il decreto individua finalità e oggetto del decreto in:

  • Gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;

  • Disciplina del deposito temporaneo qualora venissero qualificate come rifiuti;

  • Gestione delle terre e rocce da scavo in siti oggetto di bonifica.

Sono state modificate nonchè introdotte alcune definizioni; quelle più interessanti ed sulle quali sono stabilite le nuove regole, sono:

Terre e rocce da scavo: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: gli scavi in genere, tra cui lo sbancamento, le fondazioni, le trincee; la perforazione, la trivellazione, la palificazione, il consolidamento; le opere infrastrutturali, tra cui le gallerie e le strade; la rimozione e il livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: quali il calcestruzzo, la bentonite, il polivinilcloruro (PVC), la vetroresina, le miscele cementizie e gli additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso”.

Cantiere di piccole dimensioni: “cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Cantiere di grandi dimensioni: “cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA: “cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L’iter procedurale previsto per i tre casi è ovviamente diverso.